Segreteria Federale
Roma, 10 marzo 2004
Circolare n. 09/2004
A
·
Società affiliate
·
Organi Federali Centrali e Territoriali
·
Arbitri
LORO
INDIRIZZI
______________________________________________________________________________________________________
OGGETTO: |
Regolamento
Ufficiali di Gara
|
Si
comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 7 marzo u.s., ha
deliberato il nuovo testo del Regolamento in oggetto, formulato sulla base degli
emendamenti richiesti dal CONI, che riportiamo in allegato.
Con
i migliori saluti.
Il
Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)
MODIFICHE AL REGOLAMENTO TECNICO ARBITRI
(deliberate dal
Consiglio Federale il 7 marzo 2004)
· Art. 7 – Elenchi
7.4
La Commissione Arbitri può sospendere l'iscrizione all'elenco per un
periodo massimo di 6 mesi per quei tesserati che dimostrino
responsabilità grave nell’erronea applicazione dei regolamenti. Il reinserimento
potrà essere disposto solo dopo il superamento di un esame colloquio presso la
Commissione Arbitri. In caso d’esito negativo sarà proposta al Consiglio
Federale l'esclusione dell’arbitro dall'elenco.
7.6
Il mancato superamento dell'esame-colloquio di cui al comma precedente comporta
la sospensione dall'elenco per un periodo massimo di sei mesi e comunque fino
ad un successivo esame-colloquio o, nei casi più gravi, l'esclusione
dall'elenco In caso di ulteriore esito negativo sarà proposta al Consiglio
Federale l’esclusione dell’arbitro dall’elenco.
· Art. 12 - Verbale di gara
12.3
La Segreteria Federale provvederà ad inviare, una copia alla Commissione
Arbitri e una al Comitato Regionale del luogo ove ha avuto svolgimento la
gara. Contro il verbale di gara è ammesso ricorso al Giudice Unico nei termini
e con le modalità previste dai Regolamenti vigenti dal Regolamento
di Giustizia, art. 6.2.
12.4
La Commissione Arbitri può predisporre, d'intesa con il Consiglio Federale o
con la eventuale Commissione Gare, un modello di verbale da usarsi nelle
gare dei calendari federali, qualora quello in uso, non fosse più ritenuto
conforme alle norme.
· Art. 13 - Applicabilità delle
norme.
13.2
Le Giurie sono tenute a dare applicazione alle "note interpretative
attuative", di cui al successivo art. 20, che la Commissione
Arbitri diffonde in materia di regolamenti tecnici di tiro nelle more di un
aggiornamento della norma e, laddove applicabili, ai pareri delle
competenti commissioni della FITA. Di tali "note interpretative attuative"
e pareri dovrà essere data opportuna diffusione da parte della segreteria
federale.
· Art. 20 - Interpretazione di
norme Note attuative
20.1
La Commissione Arbitri è competente in materia d’interpretazione dei
Regolamenti Tecnici di Tiro e Sportivo, in assenza d’interventi del Consiglio
Federale o delle competenti commissioni permanenti della FITA. Nell'emanare una
"nota interpretativa", la Commissione Arbitri dovrà tenere conto,
qualora applicabili, degli orientamenti in materia dei competenti organismi
della FITA o dell'EMAU.
La Commissione Arbitri, su
incarico del Consiglio Federale, può emanare “note attuative” dei Regolamenti
Tecnici di Tiro e Sportivo. Nell’emanare la “nota”, la Commissione Arbitri
dovrà tenere conto, qualora applicabili, degli orientamenti in materia dei
competenti organismi della FITA o dell’EMAU.