Segreteria Federale

Roma, 10 marzo 2004

 

Circolare n. 09/2004

 

A

·                Società affiliate

·                Organi Federali Centrali e Territoriali

·                Arbitri

 

LORO INDIRIZZI

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OGGETTO:

Regolamento Ufficiali di Gara

 

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 7 marzo u.s., ha deliberato il nuovo testo del Regolamento in oggetto, formulato sulla base degli emendamenti richiesti dal CONI, che riportiamo in allegato.

 

Con i migliori saluti.

 

Il Segretario Generale

(M.d.S. Alvaro Carboni)

 


MODIFICHE AL REGOLAMENTO TECNICO ARBITRI

(deliberate dal Consiglio Federale il 7 marzo 2004)

 

· Art. 7 – Elenchi

7.4 La Commissione Arbitri può sospendere l'iscrizione all'elenco per un periodo massimo di 6 mesi per quei tesserati che dimostrino responsabilità grave nell’erronea applicazione dei regolamenti. Il reinserimento potrà essere disposto solo dopo il superamento di un esame colloquio presso la Commissione Arbitri. In caso d’esito negativo sarà proposta al Consiglio Federale l'esclusione dell’arbitro dall'elenco.

7.6 Il mancato superamento dell'esame-colloquio di cui al comma precedente comporta la sospensione dall'elenco per un periodo massimo di sei mesi e comunque fino ad un successivo esame-colloquio o, nei casi più gravi, l'esclusione dall'elenco In caso di ulteriore esito negativo sarà proposta al Consiglio Federale l’esclusione dell’arbitro dall’elenco.

· Art. 12 - Verbale di gara

12.3 La Segreteria Federale provvederà ad inviare, una copia alla Commissione Arbitri e  una al Comitato Regionale del luogo ove ha avuto svolgimento la gara. Contro il verbale di gara è ammesso ricorso al Giudice Unico nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti vigenti dal Regolamento di Giustizia, art. 6.2.

12.4 La Commissione Arbitri può predisporre, d'intesa con il Consiglio Federale o con la eventuale Commissione Gare, un modello di verbale da usarsi nelle gare dei calendari federali, qualora quello in uso, non fosse più ritenuto conforme alle norme.

· Art. 13 - Applicabilità delle norme.

13.2 Le Giurie sono tenute a dare applicazione alle "note interpretative attuative", di cui al successivo art. 20, che la Commissione Arbitri diffonde in materia di regolamenti tecnici di tiro nelle more di un aggiornamento della norma e, laddove applicabili, ai pareri delle competenti commissioni della FITA. Di tali "note interpretative attuative" e pareri dovrà essere data opportuna diffusione da parte della segreteria federale.

· Art. 20 - Interpretazione di norme Note attuative

20.1 La Commissione Arbitri è competente in materia d’interpretazione dei Regolamenti Tecnici di Tiro e Sportivo, in assenza d’interventi del Consiglio Federale o delle competenti commissioni permanenti della FITA. Nell'emanare una "nota interpretativa", la Commissione Arbitri dovrà tenere conto, qualora applicabili, degli orientamenti in materia dei competenti organismi della FITA o dell'EMAU.

La Commissione Arbitri, su incarico del Consiglio Federale, può emanare “note attuative” dei Regolamenti Tecnici di Tiro e Sportivo. Nell’emanare la “nota”, la Commissione Arbitri dovrà tenere conto, qualora applicabili, degli orientamenti in materia dei competenti organismi della FITA o dell’EMAU.